OBBLIGO RICHIESTA DEL CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Evento Promosso da: Csen Veneto

Il nuovo concetto di lavoratore sportivo produce, tra l’altro l’applicazione Decreto legislativo 39/2014 emanato in attuazione della Direttiva europea 2011/93/EU con cui si introduce la disposizione secondo la quale chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne.
L’obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili e comunque quelle figure ed attività che sovraintendono l’attività svolta dall’operatore e che possono avere un contatto solo occasionale con il minore (es. sì addetto al miniclub, no addetto reception); sono esclusi dalla norma quelle attività rivolte ad una “utenza” differenziata, ma dove è comunque possibile anche la presenza di minori.
Chiunque può richiedere all’Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica il certificato con i propri dati, ma in relazione a questo certificato specifico è stata prevista la possibilità di una richiesta diretta da parte del datore di lavoro (ASD/SSD), senza necessità di delega o procura, con il pagamento dei soli diritti – stante l’esenzione dall’imposta di bollo vigente per ASD/SSD iscritte al RASD – (€ 3,92 se non lo si richiede con urgenza, € 7,84 con procedura di urgenza).

La richiesta può essere fatta sul sito del Ministero della Giustizia, dove sono disponibili il modulo per la richiesta e il modulo per la delega alla presentazione della domanda e al ritiro del certificato (l’ASD/SSD deve segnalare al momento della richiesta di essere esente da imposta di bollo (art. 27-bis, allegato D, DPR 642/72,per effetto dell’art. 1, comma 646, legge 30/12/2018 n. 145).
L’obbligo a carico del datore di lavoro esiste nel momento DELL'ASSUNZIONE e non prevede la richiesta di successivi certificati poiché il documento rimane sempre valido, fino a quando non cessa il rapporto ed eventualmente ne inizia un altro (Min. Giustizia nota del03/4/14 – Min Lav. 15/9/14).

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