Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022. Le novità dal 1 aprile

Evento Promosso da: Csen Veneto

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 -Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

In linea generale Il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 stabilisce che:

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19;

Dal 1 aprile 2022 cessa il sistema delle zone colorate;

Ci sarà un Graduale superamento del green pass;

Dal 1 aprile al 31 dicembre 2022, verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, per regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

 

In campo sportivo Il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 stabilisce:
Per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è richiesto, in aggiunta all’obbligo di indossare MASCHERINE FFP2 sia all’aperto che al chiuso:

Il possesso di green pass base per gli eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto;

Il possesso di green pass rafforzato per gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso;

E’ richiesto il possesso di green pass rafforzato per l’accesso a: piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso nonché per l’accesso a spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai12 anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.

Fino al 30 aprile 2022,in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra citati e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie(non obbligo FFP2) (quindi anche in piscine, centri natatori, palestre, centri benessere ecc. per le attività che si svolgono al chiuso, nonchè negli spazi adibiti a spogliatoi e docce).

Soggetti esclusi dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: I bambini di età inferiore ai 6 anni; Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso 
della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L'obbligo delle mascherine non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

 

Accesso al luogo di lavoro: Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, (tutti i tipi di lavoratori, compresi collaboratori sportivi, volontari ecc.) accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base del quale, dal 1° maggio, è eliminato l’obbligo.
Capienze impianti sportivi: ritorno al 100% sia all’aperto che al chiuso dal 1° aprile;

 

In campo sociale Il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 stabilisce:
Green pass base: Dal1° al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base, l'accesso a servizi e attività quali, tra le altre:

b)servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio;

d)corsi di formazione pubblici e privati;

f)partecipazione del pubblico agli spettacoli nonchè agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all'aperto;

Green pass rafforzato: Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di green pass rafforzato, l'accesso a servizi e attività quali, tra le altre:

b) convegni e congressi;

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, perle attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli che si svolgono al chiuso.

 

Aggiornate anche le FAQ da parte del Dipartimento dello Sport

 

 

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