Anche per le ASD obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili

Evento Promosso da: Csen Veneto

Il comma 319, lettera a) Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) aveva concesso una detrazione di imposta pari a 19% per un importo non superiore a 210 euro, per le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Ogni anno, una famiglia può recuperare dalla sua tassazione l’importo massimo di euro 39.90 per ogni figlio con età compresa tra i 5 ed i 18 anni che pratica attività sportiva dilettantistica, allegando alla sua dichiarazione dei redditi una ricevuta della ASD, a condizione di avere capienza nella tassazione Irpef.

 

Con il nuovo anno però , a seguito della Legge di Bilancio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019 (Legge 160 del 27.12.2019: Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) saranno “recuperabili” sono se pagate attraverso un metodo tracciabile quali carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.

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